Art. 6.
(Laboratorio annesso all'esercizio di vendita).

      1. Per le finalità di cui al presente articolo, per laboratorio annesso all'esercizio di vendita si intende l'ambito, convenientemente separato dall'area destinata alla vendita al dettaglio e da quella destinata a magazzino delle scorte, coincidente, nel caso delle farmacie, con il laboratorio in dotazione per l'esercizio dell'attività disciplinata dal capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nel quale possono essere eseguite tutte le lavorazioni volte alla miscelazione e ad altre operazioni elementari condotte impiegando come materia prima le piante, le loro parti, le droghe e i loro derivati, non compresi nell'allegato I annesso alla presente legge, necessari per la produzione di prodotti erboristici destinati ad essere ceduti al consumatore finale nell'ambito dello stesso esercizio e trattati con le seguenti modalità:

          a) preparati in confezioni preincartate;

          b) etichettati ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

          c) eventualmente accompagnati da documentazione illustrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 6.

      2. L'attività di preparazione dei prodotti erboristici, di cui al comma 1 del presente articolo, non comporta gli obblighi previsti dall'articolo 10, né gli oneri di notifica del prodotto al Ministero della salute.
      3. L'esercizio dell'attività di preparazione svolta nel laboratorio annesso all'esercizio di vendita, di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'organo regionale competente secondo il rispettivo ordinamento, previa verifica della sussistenza delle condizioni igienico-sanitarie commisurate alla dimensione dell'esercizio e ai quantitativi di materia prima che vi sono gestiti, nonché dei requisiti tecnici di cui all'articolo 5,

 

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comma 5, individuati analiticamente come requisiti minimi.
      4. L'autorizzazione di cui al comma 3, non è necessaria nel caso delle farmacie con annesso il laboratorio di cui al comma  1.